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A chi è rivolto

Il soggetto passivo dell’imposta di soggiorno è colui che alloggia, o che sosta alla guida di autocaravan, nelle strutture ricettive situate sul territorio comunale, fino ad un massimo di sette pernottamenti consecutivi. Il Gestore della struttura è tenuto alla riscossione dell’imposta rilasciando debita quietanza. 
Fino al 30/04/2024 l’imposta di soggiorno non è dovuta per le locazioni brevi ad uso turistico.
A partire dal 01/05/2024 l'imposta di soggiorno dovrà essere versata nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 10/2023 e di cui alla legge regionale 11/2023 per le locazioni brevi, con tariffe di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 113 del 15.11.2023. 

Descrizione

Soggetti passivi dell'imposta di soggiorno sono coloro che pernottano nelle seguenti strutture ricettive situate sul territorio comunale:

aziende alberghiere: alberghi propriamente detti, residenze turistico-alberghiere e alberghi diffusi;
case per ferie;
ostelli per la gioventù;
rifugi alpini e bivacchi fissi;
posti tappa escursionistici (dortoirs);
esercizi di affittacamere;
strutture ricettive a conduzione familiare (bed & breakfast - chambre et petit déjeuner);
case e appartamenti per vacanze;
campeggi;
villaggi turistici;
aree attrezzate riservate alla sosta delle autocaravan;
attendamenti occasionali e campeggi mobili in tenda; attività agrituristiche;
alloggi di civile abitazione (abitazioni permanenti e principali e abitazioni temporanee) utilizzati per una durata inferiore a 30 giorni (riferimento legge regionale n. 11/2023).
Il pagamento deve essere effettuato, direttamente ai gestori delle strutture ricettive nel rispetto delle disposizioni normative e delle tariffe approvate dal comune.

A norma degli articoli 93 e 233 del D.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, entro il 30 gennaio di ciascun anno, i gestori delle strutture turistico-ricettive e i locatori degli alloggi ad uso turistico, quali agenti contabili, sono tenuti a trasmettere al Comune il conto della gestione relativo all’anno precedente, redatto sul modello approvato con D.P.R. 194/1996 (Mod. 21).

Tuttavia, a seguito dell'Ordinanza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 23 gennaio 2026 n. 1527 e dell'acquisizione da parte del Celva del parere legale in data 12.02.2026, reso dallo Studio legale Fogagnolo ed allegato, i gestori di strutture ricettive non risultano più qualificabili come "agenti contabili", in quanto l'obbligazione che sorge in capo ai gestori ha natura strettamente tributaria. 
Non sussiste più l'obbligo della resa del conto giudiziale, né quello di adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 139 e seguenti del Codice di Giustizia contabile, né infine quello di depositare il relativo conto presso la Corte dei Conti. Gli albergatori non sono più pertanto tenuti a rendere al Comune il conto della propria gestione di cassa (Mod. 21).

Come fare

L'imposta si applica per persona e per pernottamento, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi. L’imposta dovuta è calcolata moltiplicando il numero degli ospiti per il numero dei loro pernottamenti per la tariffa corrispondente alla struttura ricettiva.
I gestori delle strutture ricettive devono provvedere a:
- presentare le dichiarazioni periodiche utilizzando l'apposita modulistica;
- effettuare il riversamento dell'imposta riscossa dai soggetti passivi;
- trasmettere al Servizio tributi associato l'apposito modello, tramite Posta Elettronica del file firmato digitalmente o a mano/posta raccomandata del modello cartaceo debitamente firmato.

Si precisa, infine, che l’imposta di soggiorno deve essere riversata all’Ente mediante Avviso PagoPA, generato in automatico dal sistema in esito alla procedura telematica predisposta dal CELVA


Cosa serve

Compilare la dichiarazione dell'imposta di soggiorno
Effettuare il versamento dell'imposta di soggiorno al Comune competente per territorio

Cosa si ottiene

Rispetto della normativa in materia

Tempi e scadenze

I gestori delle strutture ricettive devono presentare le dichiarazioni periodiche unitamente alla ricevuta di avvenuto riversamento dell'imposta riscossa alle seguenti scadenze:
- entro il 31 gennaio per i soggiorni dal 1° luglio al 31 dicembre
- entro il 30 settembre per i soggiorni dal 1° gennaio al 30 giugno.




Costi

Nessuno

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Tributi

Ulteriori informazioni

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini e condizioni di servizio.pdf [.pdf 88,97 Kb - 20/02/2024]

Contatti

Tributi

Loc. Capoluogo, n. 27 - 11020 ISSIME (AO) - Gressoney-La-Trinité

0125 344075

info@cm-walser.vda.it

Unità organizzativa responsabile

Documenti

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Ultimo aggiornamento pagina: 13/02/2026 11:46:37

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