Se la patente non è meccanizzata (cioè non risulta ancora censita nell'archivio nazionale degli abilitati alla guida), la documentazione per il duplicato va presentata all'ufficio provinciale della Motorizzazione civile, allegando i seguenti documenti.
•Modello di domanda TT 2112, da compilare e sottoscrivere. Lo stampato è in distribuzione gratuita presso gli uffici della Motorizzazione civile.
•Attestazione di versamento postale sul c/c n. 9001 di 9 euro. L'apposito modulo prestampato è reperibile presso gli uffici postali o la Motorizzazione; per le Regioni e le Province a statuto speciale, il numero di conto corrente e il modello del bollettino possono essere diversi.
•Denuncia di smarrimento e permesso provvisorio di circolazione, entrambi in originale, rilasciati dai Carabinieri o dalla Polizia.
•Due fotografie (formato tessera) uguali e recenti, non digitali, su fondo bianco e a capo scoperto.
•Certificato di residenza oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione), in carta semplice, attestante generalità, data e luogo di nascita, Comune di residenza, via e codice fiscale dell'interessato.
•Fotocopia di un documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto) in corso di validità.
•Se la patente è scaduta, l'interessato deve produrre un certificato medico in bollo da 16,00 euro, rilasciato (da non oltre 6 mesi) da un medico della Asl o da uno abilitato; tale certificato può non essere prodotto se la patente di cui si chiede il duplicato è ancora in corso di validità. Tuttavia, presentando il certificato medico, la patente inizierà "ex novo" il suo periodo di validità (10, 5 o 3 anni, a seconda dell'età del titolare).
•Qualora non si produca il certificato medico o sullo stesso non sia presente la foto timbrata dal medico, alla domanda di duplicato bisogna allegare una fotografia autenticata. L'autentica della foto può essere richiesta dall'interessato direttamente allo sportello della Motorizzazione civile, all'atto della presentazione della pratica, oppure presso un notaio o al Comune.
Attenzione: dal momento del rilascio del permesso provvisorio di circolazione, a cura dei Carabinieri/Polizia, la patente indicata nella denuncia non è più valida: se il titolare ne rientra in possesso (ritrovandola), deve distruggerla.