Descrizione
A fronte di quanto stabilito dall'Ordinanza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 23 gennaio 2026 n. 1527 e dal parere legale fornito dal Celva in data 12.02.2026, reso dallo Studio legale Fogagnolo ed allegato, i gestori di strutture ricettive non risultano più qualificabili come "agenti contabili", in quanto l'obbligazione che sorge in capo ai gestori ha natura strettamente tributaria.
Non sussiste pertanto più l'obbligo della resa del conto giudiziale, né quello di adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 139 e seguenti del Codice di Giustizia contabile, né infine quello di depositare il relativo conto presso la Corte dei Conti. Gli albergatori non sono più pertanto tenuti a rendere al Comune il conto della propria gestione di cassa (Mod. 21).
Si invita a prendere visione del parere allegato.
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Ultimo aggiornamento pagina: 13/02/2026 11:53:36